Art. 42.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

          a) quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

          b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.